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Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Something Wild il 27 mar 2009 16:23

Insomma, non è semplicemente inutile, è proprio una cosa da figlidiputtana...
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 27 mar 2009 16:29

Something Wild ha scritto:Insomma, non è semplicemente inutile, è proprio una cosa da figlidiputtana...

Devo vedere il testo, ma visto che han detto che vieta l'interruzione dell'alimentazione ed idratazione forzata, allora sì.
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi MrFrag il 27 mar 2009 16:30

Leadingtherats ha scritto:
albertogo ha scritto:
Hednaorden ha scritto:e a che serve fatta a questo modo? a nulla!

si sono messi tutti a 90 secondo me :sis

Errato.. Serve ad evitare che qualcun altro possa appellarsi alla precedente sentenza per ottenere l'interruzione dell'alimentazione.. In pratica hanno coperto la toppa burocratica mettendoci un divieto senza fare una buona norma.. :sis

Proprio così. La Cassazione aveva stabilito che, in certi casi e stanti determinati presupposti, il vigente sistema giuridico prevedesse una sorta di "diritto a morire".
E quindi loro cosa fanno? Redigono una legge che, spacciata per "legge sul testamento biologico", in realtà vieterà ciò che adesso, secondo la Suprema Corte, è consentito.



... ma a sto punto non facevano prima a far passare il ddl d'emergenza che avevano fatto per eluana? Tanto alla fine dice la stessa cosa in modo più complesso... anzi no è pure peggio visto che in uno degli articoli si istituisce un registro elettronico con le varie dat.
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 27 mar 2009 16:45

MrFrag ha scritto:... ma a sto punto non facevano prima a far passare il ddl d'emergenza che avevano fatto per eluana? Tanto alla fine dice la stessa cosa in modo più complesso... anzi no è pure peggio visto che in uno degli articoli si istituisce un registro elettronico con le varie dat.

Lo avrebbero fatto volentieri, se Napolitano non gli avesse detto "col cazzo che ve lo firmo".
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi MrFrag il 27 mar 2009 16:49

beh in quel caso la risposta ci stava tutta, ma potevano semplicemente tenere buono il testo e riproporlo anzichè complicarlo così, che poi, come chiedevo prima, ammettiamo che il medico non si oppone, ma con sto coso io che posso chiedere?
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi albertogo il 27 mar 2009 17:15

MrFrag ha scritto:beh in quel caso la risposta ci stava tutta, ma potevano semplicemente tenere buono il testo e riproporlo anzichè complicarlo così, che poi, come chiedevo prima, ammettiamo che il medico non si oppone, ma con sto coso io che posso chiedere?

Il fatto è che non tutti sono democristiani nel PdL.. :sis
I socialisti alleati con *ilvio avevano chiesto che si rispettasse anche la volontà dei cittadini non cattolici..
Ovviamente si fa quel che dice il capo.. :ghgh
Me ne frego!!! :cor

Goethe ha scritto:Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è teoria; sapere dove meglio si spina la birra, è pratica vera, è geografia.


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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi MrFrag il 27 mar 2009 17:21

ma ok albertogo, se qualcuno per scelta sua non se la sente di praticare aborti ed eutanasie, mi sta anche bene che non gli venga imposto, vorrà dire che chiederò ad un altro medico... penso che pure tu ti rifiuteresti di investire uno sui binari anche se esistesse una legge che te lo consente.

Ma visto che questa legge, obiettori o non, vieta comunque l'eutanasia, mi piacerebbe capire che cosa consente di fare!
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi albertogo il 27 mar 2009 17:29

MrFrag ha scritto:ma ok albertogo, se qualcuno per scelta sua non se la sente di praticare aborti ed eutanasie, mi sta anche bene che non gli venga imposto, vorrà dire che chiederò ad un altro medico... penso che pure tu ti rifiuteresti di investire uno sui binari anche se esistesse una legge che te lo consente.

Ma visto che questa legge, obiettori o non, vieta comunque l'eutanasia, mi piacerebbe capire che cosa consente di fare!

Nono non hai capito..
Primo punto: Non lo prescrivo il medico di fare il medico. Se fai il medico per i soldini che prendi fai anche servizio pubblico e non è giusto che tu possa interromperlo "perché ti tira il culo".
Secondo punto: La legge fatta così è una cazzata. Evidentemente L'anima cattolica della maggioranza ha vinto sugli altri. Ma questo a me personalmente non mi basta. Chi sta in parlamento non fa il suo lavoro di tutela verso tutti i cittadini con questa legge.
Avvocato, potrebbe essere per questo incostituzionale? :scar
Me ne frego!!! :cor

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Sephiroth il 27 mar 2009 17:32

ovvio che è incostituzionale una decisione del genere!
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[Aenima] ha scritto:I Manowar sono i Village people dei Defender :cor

Isa ha scritto:credo che tra wagner e il death ci sia un collegamento quasi diretto...
lo stesso che c'è tra la pausini e il power
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Something Wild il 27 mar 2009 17:43

albertogo ha scritto:Primo punto: Non lo prescrivo il medico di fare il medico. Se fai il medico per i soldini che prendi fai anche servizio pubblico e non è giusto che tu possa interromperlo "perché ti tira il culo".


Beh, Albe, giusto per restare sull'esempio di Frag...

Se il tuo datore di lavoro ti dicesse di investire dei manifestanti sui binari, tu lo faresti, solo perchè sei un ferroviere?...

Qui si tratta di interrompere una vita...

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 27 mar 2009 17:56

Ddl Senato 10 -A- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Art. 1.(Tutela della vita e della salute)
1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza;
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

Art. 2.(Consenso informato)
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. E' fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace.
7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonchè della presente legge.
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

Art. 3.(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. soppresso.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 4.(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte con firma autografa.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Art. 5.(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

Art. 6.(Fiduciario)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il fiduciario se nominato è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
3. soppresso.
4. Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario se nominato può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 7.(Ruolo del medico)
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. soppresso
4. soppresso.
5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

Art. 8.(Autorizzazione giudiziaria)
1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico, di cui all’articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 9.(Disposizioni finali)
1. E ` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=87875&idCat=99
Questo è il testo. A casa, quando ho un po' di tempo, vedrò di farci su qualche commento, dato che ho già visto alcune cose interessanti.
EDIT: per quanto riguarda il discorso dell'obiezione di coscienza, sono PERFETTAMENTE d'accordo con Albe, per motivi che non ho tempo di spiegare diffusamente.
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi albertogo il 27 mar 2009 18:16

Something Wild ha scritto:
albertogo ha scritto:Primo punto: Non lo prescrivo il medico di fare il medico. Se fai il medico per i soldini che prendi fai anche servizio pubblico e non è giusto che tu possa interromperlo "perché ti tira il culo".

Beh, Albe, giusto per restare sull'esempio di Frag...
Se il tuo datore di lavoro ti dicesse di investire dei manifestanti sui binari, tu lo faresti, solo perchè sei un ferroviere?...
Qui si tratta di interrompere una vita...
Mi sembra anche possibile che qualcuno non se la senta di farlo...

Bè.. I manifestanti sui binari sono pur sempre lì ad interrompere un servizio pubblico.. Se la polizia non interviene non posso risolvere io il problema.. Detto questo, se il segnale è aperto, e mi viene ordinata la partenza per iscritto non posso non partire.. :non
Me ne frego!!! :cor

Goethe ha scritto:Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è teoria; sapere dove meglio si spina la birra, è pratica vera, è geografia.


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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Isa il 31 mar 2009 19:20

La parola al medico

Ogni giorno tra corsia, pronto soccorso e sala di rianimazione. Ogni giorno in trincea tra la vita e la morte, a combattere la seconda fin dove la scienza ha strumenti per farlo. E adesso, per legge, il Parlamento affida ai medici la responsabilità di applicare o non applicare la Dichiarazione anticipata di trattamento, quel surrogato di testamento biologico che è uscito dal voto del Senato giovedì 26 marzo. Il contrario di quanto accade in Gran Bretagna, dove è allo studio una norma che prevede la radiazione dall'albo del medico che non dovesse rispettare la volontà del paziente.

Invece in Italia i medici - ciascuno con le sue posizioni etiche e morali, le sue convinzioni religiose, il suo rigore deontologico - si trovano investiti del potere di violare la volontà del paziente. "Vogliamo lasciare al medico - ha sottolineato Gaetano Quagliariello, vice presidente dei senatori Pdl - un margine per poter intervenire a fronte di nuove evidenze scientifiche".

Non è chiaro, naturalmente, di quali evidenze scientifiche si possa trattare, né vi è alcuna indicazione dei criteri sulla base dei quali al medico potrebbe essere concesso di protrarre inutilmente l'agonia di un paziente anche contro la sua volontà liberamente espressa e raccolta dal medico di famiglia.

È uno degli aspetti più controversi del testo promosso al Senato, fortemente criticato da due medici illustri, oltre che senatori: Ignazio Marino e Umberto Veronesi. Sarebbe opportuno, però, sapere che cosa ne pensano gli altri, i medici. Quelli che ogni giorno si troveranno ad affrontare il dramma dei pazienti e, magari, a dover decidere se dare o meno seguito alle loro volontà.

http://www.repubblica.it/2009/03/sezion ... taneo.html
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La dimensione media del pene e' di 6 pollici e la dimensione media della vagina e' 7 pollici. Questo significa che ci sono circa 100.000 kilometri di figa non usata nel mondo.
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi albertogo il 31 mar 2009 21:46

E' chiaro che nessuno si voglia prendere certe responsabilità.. :sis
Legge di merda.. :doh
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 31 mar 2009 22:21

Ah, giusto, parliamone.

L'art. 1 non ha alcun valore precettivo, è soltanto una dichiarazione di principio, ma c'è già qualcosa di interessante.
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile

Tanto per sgombrare il campo da ogni dubbio: la vita è indisponibile. Ovvero sottratta ad ogni possibilità di disporne da parte di tutti, incluso il suo "proprietario". Quindi, fin dall'inizio scordatevi di poter dire "La vita è mia e ne decido io".

Ed eccoci alla norma centrale, l'art. 3
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.

Quindi, il soggetto, per il caso in cui in futuro perda la propria capacità di intendere e di volere, indica le proprie volontà sulle cure da effettuare o da omettere, in modo vincolante e senza che nessuno possa obiettare. O no?

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

No, mi sa di no. Allora vediamo un po' cosa è "prescritto dalla legge".

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Ovvero i reati omicidio volontario, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio. Ed ecco un bell'esempio di riferimento circolare.
Uno dei problemi, forse IL problema che questa legge doveva risolvere è il seguente. Io, medico, vedo il mio assistito ridotto a un vegetale, e il mio assistito stesso mi aveva precedentemente detto di comportarmi in un certo modo se lui si fosse trovato in queste condizioni. Se lui mi ha richiesto una puntura di stricnina, mi è consentito fargliela? Se lui vive attaccato alle macchine, mi è consentito staccarle? In quali casi posso adempiere alla volontà del mio paziente senza incorrere nei reati sopra riportati? Quali sono i limiti di questi reati?
La legge, invece di tracciare questi limiti, fa pari pari riferimento a tali reati così come previsti dal codice penale. Il problema rimane irrisolto.

l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Alé. Io nella mia dichiarazione anticipata di trattamento posso chiedere qualunque cosa. Nei limiti di legge sopra visti (quali? Ci avete capito un cazzo voi?). TRANNE, se sono un vegetale e mi tengono in vita alimentazione e idratazione forzata, la interruzione di queste pratiche. Se non ho più nessuna funzione vitale autonoma e resto in vita soltanto tramite le flebo, non posso disporre che mi si lasci morire.
Allora che cazzo posso fare tramite la dichiarazione anticipata di trattamento? Decidere il colore dei fiori che voglio nella mia stanza d'ospedale?

5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Il fiduciario è una figura importante. Se nominato, è lui che esegue la volontà del paziente. Ed è lui ad essere investito della responsabilità di verificare che il paziente non muoia in una delle situazioni di reato di cui sopra.
Fiduciario, sbaglio o ti vedo un po' nervoso?

Il colpo di genio: l'art. 7.
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Avete presente tutto ciò che il paziente può fare con la sua dichiarazione anticipata? No? Nemmeno io. Ma, di qualsiasi cosa si tratti, il medico può comodamente decidere di sbattersene. Senza rendere conto a nessuno, a discrezione.

2. Con regolamento da adottare ai sensi bla bla bla, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in bla bla bla

Pensavate davvero che il testo di legge, una volta entrato in vigore, sarà immediatamente cogente? See, belle fìe. Ci vuole il regolamento di attuazione, eh. Che stabilisca tempi, forme, cazzi e mazzi. Il modo migliore per bloccare l'entrata in vigore di una legge? Ritardare o omettere direttamente i regolamenti di attuazione, ovvio. Così, la parte "dispositiva" della legge, quella che riconosce al cittadino il diritto di fare queste dichiarazioni, rimane congelata fino a quando i regolamenti non dispongono il come, quando e perché; mentre la parte direttamente cogente (cioè quella in cui si vieta l'interruzione dell'alimentazione ed idratazione forzata) entra in vigore subito.
Vogliamo scommettere che il regolamento ministeriale non sarà emanato entro centoventi giorni? E magari neppure entro duecentoquaranta? Come se non fosse mai successo, certo...

Quindi, con questa legge NON si può fare ciò che prima si poteva fare, ovvero ciò che ha fatto Englaro.
Cosa SI PUO' fare? L'unica cosa chemi viene in mente è rifiutare cure invasive e costituenti accanimento terapeutico quando si è ormai in fin di vita. Cosa che si poteva fare anche prima.

Ad occhio e croce quindi direi che questa legge serve solo a vietare l'interruzione della alimentazione ed idratazione assistita. Non è una legge per il testamento biologico, ma una legge CONTRO il medesimo, per evitare che il caso Eluana faccia da precedente e che qualcuno, con una volontà chiara e non presunta come quella di Eluana, possa dire: "Se a me succede qualcosa del genere, lasciatemi morire".
Forse sono prevenuto e penso male; ma credo di no.
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi albertogo il 31 mar 2009 22:49

Il sospetto che avevo si è concretizzato.. Tanto clamore per nulla.. Legge di merda.. :sis
Me ne frego!!! :cor

Goethe ha scritto:Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è teoria; sapere dove meglio si spina la birra, è pratica vera, è geografia.


jmilton00 ha scritto:I musulmani non praticano l'eucarestia perché non possono mangiare carne di maiale, giusto? :ghgh
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi MrFrag il 31 mar 2009 23:00

Una cosa ltr: nell'articolo 3 si rimanda all'art.6, è quello riguardo alimentazione e nutrizione?

Quella del medico che può rifiutarsi secondo me è una mezza cagata, mezza perchè mi sta bene che un medico possa rifiutarsi di lasciar morire una persona per credenze religiose o altro, ma secondo me li dovrebbe subentrare un altra persona (o piu di una) che eseguano le disposizioni del paziente al suo posto. E in ogni caso, visto che la dichiarazione se ho ben capito va firmata di fronte al medico, questo dovrebbe rifiutarsi fin da subito.

L'eutanasia è vietata, ok, l'accanimento terapeutico dovrebbe essere vietato da legge e dal codice dei medici... non mi viene in mente altro che questa legge possa coprire sinceramente. Idratazione e nutrizione mi può anche stare bene che non siano negati, ma bisognerebbe prendere caso per caso: ad esempio, da quello che ho capito del caso eluana una persona in coma vegetativo vive senza l'aiuto di macchine, "semplicemente" non reagisce a nessuno stimolo esterno e pertanto deve essere nutrita in altro modo. Io l'ho immaginata un po come il motore di una macchina: una volta acceso, finché c'è benzina, quello va. Iniezione letale a parte, se un paziente vuole essere lasciato morire l'unica è togliere il cibo.

Per mettere in atto questo decreto servono moduli, database, dichiarazioni firme e quant'altro, in 120 giorni non ce la fai nemmeno se ti impegni seriamente.

Ma a che punto dell'iter è arrivata sta cosa?
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 02 apr 2009 09:18

MrFrag ha scritto:Una cosa ltr: nell'articolo 3 si rimanda all'art.6, è quello riguardo alimentazione e nutrizione?

No, è quello sul fiduciario. Il rimando significa che se redigi la dichiarazione, nessuno (ad eccezione dell'eventuale fiduciario) può decidere per te in punto di cure.

MrFrag ha scritto:Ma a che punto dell'iter è arrivata sta cosa?

E' stata approvata in senato, manca il voto alla camera.
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi MrFrag il 02 apr 2009 10:01

a beh... speriamo che fra 630 (?) deputati piu giovani dei sentaori ci sia un poco di buon senso!
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Re: Morta la Donna che Chiedeva l'Eutanasia

Messaggiodi Leadingtherats il 02 apr 2009 10:21

MrFrag ha scritto:a beh... speriamo che fra 630 (?) deputati piu giovani dei sentaori ci sia un poco di buon senso!


Scordatelo.
"Non ho mai ucciso nessuno che non meritasse d'essere ucciso, secondo gli standard correnti del nostro modo di vivere. Non ho mai distribuito materiale osceno da utilizzare a fini di masturbazione: ho accettato di parlare con Peter e Bax Engleking solo perché ero affezionato al loro padre, possa Dio dare pace all'anima sua, anche se era un fottuto crucco. Non uccido spettatori innocenti, perché è mitzvah, un comandamento, e io rispetto i Dieci Comandamenti, quando il lavoro me lo permette."

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